Gli organi dell’Istituto sono:

Direttore

Il direttore dirige e coordina l’attività dell’istituto avvalendosi dei responsabili di commessa di cui all’articolo 29 e di unita di supporto tecnico amministrativo, nonché del Consiglio di istituto. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza dell’istituto, compresi quelli che impegnano l’istituto verso l’esterno, nel rispetto dei regolamenti dell’ente:

  • a) propone al dipartimento, in attuazione dell’articolo 42, e sentito il Consiglio di Istituto, il piano triennale;
  • b) cura la redazione del piano di gestione per la parte di competenza dell’istituto;
  • c) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate all’istituto esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando conseguenti poteri anche di spesa nell’ambito del piano di gestione;
  • d) elabora una relazione sui risultati dell’attività di ricerca, in rapporto agli obiettivi programmatici, e sui relativi costi gestionali ed economici dell’istituto; la relazione, elaborata sentiti i responsabili di commessa, viene trasmessa ai dipartimenti ed è diffusa all’interno dell’istituto;
  • e) elabora, sentito il Consiglio di istituto, la relazione di autovalutazione dell’attività dell’istituto; la relazione è trasmessa al Comitato di valutazione, al dipartimento di afferenza e ai dipartimenti alle cui attività l’istituto ha partecipato, ed è diffusa all’interno dell’istituto;
  • f) adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni all’istituto, conferisce l’incarico ai responsabili di unità organizzative di supporto cui può conferire deleghe per le attività di gestione in base agli indirizzi operativi stabiliti daldirettore generale;
  • g) predispone, previo parere del Consiglio di istituto, gli atti di associazione di ricercatori alle attività di ricerca dell’istituto;
  • h) esercita il potere di rappresentanza dell’Ente nei limiti ed alle condizioni precisate con atto del Presidente;
  • i) con cadenza almeno annuale, informa il personale dell’istituto sull’andamento generale delle attività;
  • l) svolge ogni altra attività assegnatagli dal presente regolamento.Il direttore è responsabile, nel quadro della programmazione, dei risultati dell’attività svolta dall’istituto con riferimento allo svolgimento delle commesse affidate e alla coerenza complessiva dello sviluppo delle competenze disciplinari e dell’adeguatezza della dotazione strumentale.

Consiglio di Istituto

Presso ciascun istituto è costituito un Consiglio che rappresenta la comunità scientifica interna svolgendo i seguenti compiti:

  • a) esprime al direttore di istituto un parere trimestrale sullo sviluppo delle competenze, sull’avanzamento delle attività e sulla missione dell’istituto;
  • b) formula al direttore di istituto proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze;
  • c) coadiuva il direttore di istituto nell’elaborazione del piano di gestione e della relazione annuale di cui all’articolo 51.Il Consiglio di istituto è composto:

  • a) dal direttore che lo presiede;
  • b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell’istituto fissata nell’atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e nove membri.
  • c) Al Consiglio di istituto, limitatamente alle materie indicate dalle lettere a) e c) del comma 1, partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo;
  1. Le elezioni si svolgono presso l’istituto e ogni avente diritto esprime una sola preferenza.
  2. I pareri e le proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono trasmessi al direttore del dipartimento.
  3. Il direttore di istituto assicura la pubblicità dei verbali del Consiglio di istituto all’interno delle sue strutture.
  4. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni.

Responsabili di Commessa

  1. Il responsabile di commessa, è individuato tra i ricercatori e tecnologi dell’istituto e tra gli associati nei limiti precisati dall’articolo 17 del regolamento del personale, coordina l’utilizzo delle risorse di personale, strumentali e finanziarie che nella programmazione sono assegnate alla commessa ed è responsabile, nei confronti del direttore di istituto, dei risultati ottenuti.
  2. L’incarico di responsabile di commessa è conferito dal Presidente su proposta congiunta del direttore di istituto cui è affidata la commessa e del direttore del dipartimento che la affida. Il direttore dell’istituto conferisce al responsabile di commessa le necessarie attribuzioni e deleghe. Il Consiglio di amministrazione definisce, con propria delibera, le modalità del conferimento delle deleghe sulla base di indirizzi operativi proposti dal direttore generale. Al responsabile di commessa può essere riconosciuta una indennità ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento del personale con le modalità e nei limiti stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione.
  3. L’incarico di responsabile di commessa è incompatibile con quello di componente del Consiglio di istituto.