Gli
organi dell'Istituto
sono:
Direttore
(Funzioni
del direttore di istituto)
- Il direttore
dirige e coordina l'attività
dell'istituto avvalendosi dei responsabili di
commessa di cui all'articolo 29 e di unita di
supporto tecnico amministrativo, nonché
del Consiglio di istituto. A tal fine, adottando
i necessari atti di competenza dell'istituto,
compresi quelli che impegnano l'istituto verso
l'esterno, nel rispetto dei regolamenti
dell'ente:
- a) propone al
dipartimento, in attuazione dell'articolo 42, e
sentito il Consiglio di Istituto, il piano
triennale;
- b) cura la
redazione del piano di gestione per la parte di
competenza dell'istituto;
- c) gestisce
le risorse umane finanziarie e strumentali
assegnate all'istituto esercitando le funzioni
definite al riguardo nel regolamento del
personale ed esercitando conseguenti poteri
anche di spesa nell'ambito del piano di
gestione;
- d) elabora
una relazione sui risultati dell'attività
di ricerca, in rapporto agli obiettivi
programmatici, e sui relativi costi gestionali
ed economici dell'istituto; la relazione,
elaborata sentiti i responsabili di commessa,
viene trasmessa ai dipartimenti ed è
diffusa all'interno dell'istituto;
- e) elabora,
sentito il Consiglio di istituto, la relazione
di autovalutazione dell'attività
dell'istituto; la relazione è trasmessa
al Comitato di valutazione, al dipartimento di
afferenza e ai dipartimenti alle cui
attività l'istituto ha partecipato, ed
è diffusa all'interno
dell'istituto;
- f) adotta gli
atti di organizzazione degli uffici interni
all'istituto, conferisce l'incarico ai
responsabili di unità organizzative di
supporto cui può conferire deleghe per le
attività di gestione in base agli
indirizzi operativi stabiliti daldirettore
generale;
- g)
predispone, previo parere del Consiglio di
istituto, gli atti di associazione di
ricercatori alle attività di ricerca
dell'istituto;
- h) esercita
il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti
ed alle condizioni precisate con atto del
Presidente;
- i) con
cadenza almeno annuale, informa il personale
dell'istituto sull'andamento generale delle
attività;
- l) svolge
ogni altra attività assegnatagli dal
presente regolamento.
- Il direttore
è responsabile, nel quadro della
programmazione, dei risultati
dell'attività svolta dall'istituto con
riferimento allo svolgimento delle commesse
affidate e alla coerenza complessiva dello
sviluppo delle competenze disciplinari e
dell'adeguatezza della dotazione
strumentale.
Consiglio
di Istituto
- Presso
ciascun istituto è costituito un
Consiglio che rappresenta la comunità
scientifica interna svolgendo i seguenti
compiti:
- a) esprime al
direttore di istituto un parere trimestrale
sullo sviluppo delle competenze,
sull'avanzamento delle attività e sulla
missione dell'istituto;
- b) formula al
direttore di istituto proposte per il
miglioramento della qualità delle
ricerche svolte e sullo sviluppo delle
competenze;
- c) coadiuva
il direttore di istituto nell'elaborazione del
piano di gestione e della relazione annuale di
cui all'articolo 51.
- Il Consiglio
di istituto è composto:
- a) dal
direttore che lo presiede;
- b) da una
rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei
tecnologi dell'istituto fissata nell'atto
costitutivo in un numero compreso tra cinque e
nove membri.
- Al Consiglio
di istituto, limitatamente alle materie indicate
dalle lettere a) e c) del comma 1, partecipa un
rappresentante eletto dal personale
tecnicoamministrativo;
- Le elezioni
si svolgono presso l'istituto e ogni avente
diritto esprime una sola preferenza.
- I pareri e le
proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono trasmessi al direttore del
dipartimento.
- Il direttore
di istituto assicura la pubblicità dei
verbali del Consiglio di istituto all'interno
delle sue strutture.
- I
rappresentanti eletti durano in carica tre
anni.
Responsabili
di Commessa
- Il
responsabile di commessa, è individuato
tra i ricercatori e tecnologi dell'istituto e
tra gli associati nei limiti precisati
dall'articolo 17 del regolamento del personale,
coordina l'utilizzo delle risorse di personale,
strumentali e finanziarie che nella
programmazione sono assegnate alla commessa ed
è responsabile, nei confronti del
direttore di istituto, dei risultati
ottenuti.
- L'incarico di
responsabile di commessa è conferito dal
Presidente su proposta congiunta del direttore
di istituto cui è affidata la commessa e
del direttore del dipartimento che la affida. Il
direttore dell'istituto conferisce al
responsabile di commessa le necessarie
attribuzioni e deleghe. Il Consiglio di
amministrazione definisce, con propria delibera,
le modalità del conferimento delle
deleghe sulla base di indirizzi operativi
proposti dal direttore generale. Al responsabile
di commessa può essere riconosciuta una
indennità ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento del personale con le modalità
e nei limiti stabiliti con delibera del
Consiglio di amministrazione.
- L'incarico di
responsabile di commessa è incompatibile
con quello di componente del Consiglio di
istituto.
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